IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del
19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle  lauree  e  dei
diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n.
1652,  e  successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di
specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione  in
Oncologia  attivato  presso  questa  Universita'  ed  e'  aggiunta la
tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  10/7/96  dal  Consiglio  di
Facolta', 24/7/96 dal Consiglio  di  Amministrazione  e  25/7/96  dal
Senato  Accademico  volte ad ottenere la modifica di statuto all'art.
3.4.24 con  l'inserimento  dell'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola  di  specializzazione  in Oncologia di cui alla tabella
XLV/2,  Capo  II,  allegata  al  D.M.    11/5/95  e  con  conseguente
soppressione dell'articolato precedente;
 Vista  la  propria  nota  n.  35032 del 25/10/1996 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'Universita'  e  della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  le  delibere  degli  Organi  Accademici
succitate;
 Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997, con la  quale
si  comunicava  che  il  CUN,  nella  riunione  del 12/12/1996, aveva
espresso il parere di rinviare  a questa Universita' le modifiche  di
statuto  relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in
Oncologia perche'  attraverso  la  compilazione  della  scheda  delle
risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti;
 Viste  le  delibere  degli  Organi  Accademici di questa Universita'
rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio  di  Facolta',  11/6/97
del  Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con
le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di  rilevamento
delle    risorse    approvata   dal   Consiglio   della   scuola   di
specializzazione in Oncologia  ed  alla  modifica  del  numero  degli
specializzandi  iscrivibili alla scuola medesima da 5 a 3 per ciascun
anno di corso per un totale di 12 specializzandi per  l'intero  corso
di studi;
 Riconosciuta   la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista  la propria nota n. 25782 del 16/6/97, con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate  in  merito
alla scheda di rilevamento delle risorse ed alla proposta di modifica
del  numero  degli  specializzandi iscrivibili alla scuola piu' volte
citata;
 Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997, con  la  quale  si
trasmette,  in  allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella
seduta del 17/7/1997 in  merito  al  riordinamento  della  scuola  di
specializzazione  in Oncologia al fine di predisporre, ai sensi e per
gli effetti dell'art.  16 della legge 11/5/1989, n. 168, il  relativo
decreto rettorale di modifica statutaria;
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.   3.4.24   viene   inserito,  con  conseguente  abrogazione
dell'articolato  precedente,  l'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola  di  specializzazione  in Oncologia di cui alla tabella
XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.
 Art. 3.4.24 - Scuola di specializzazione in Oncologia.
 3.4.24.1 - Istituzione, Finalita', titolo conseguito:
  1. Nella Facolta' di Medicina  e  Chirurgia  della  Universita'  di
Ancona  e' istituita la Scuola di Specializzazione in Oncologia. Essa
risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di   Specializzazione
dell'area medica.
  2.  La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale dell'Oncologia Medica.
  3. La Scuola e' articolata nel solo indirizzo di oncologia medica.
  4. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oncologia.
  5. L'Universita' degli Studi  di  Ancona  puo'  istituire  altresi'
Corsi  di  Aggiornamento,  ai  sensi  e  con  le  modalita'  previste
dall'art.  6 della legge n. 341/1990.
 A tali corsi si applicano le norme  attuative  della  direttiva  CEE
92/28, recepite con il D.L.vo n. 541/1992.
 3.4.24.2 - Organizzazione della Scuola:
  1. Il Corso ha la durata di 4 anni.
 La  sede amministrativa della Scuola e' situata presso l'Istituto di
medicina Clinica della Universita' degli Studi di Ancona.
  2. Ciascun anno di corso prevede di  norma  200  ore  di  didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare
frequentando  le  strutture sanitarie della Scuola sino a raggiungere
l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico  a  tempo
pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.
  3.  Concorrono  al  funzionamento  della  Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate  nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del  d.lvo n.
502/1992 ed  il  relativo  personale  universitario  appartenente  ai
settori  scientifico-disciplinari  di  cui  alla  tabella  A e quello
dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree  funzionali  e  disci-
pline.
  4.  Le  strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere, nel
loro insieme, a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7  del
D.L.vo n. 257/1991.
  5.  Rispondono  automaticamente  a  tali  requisiti gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della Scuola di Specializzazione.
  6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed  in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire,  oltre  ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo addestramento professionale pratico,  compreso  il  tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e D.L.vo n. 257/1991).
  7.  Fatti  salvi  i  criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse  umane
e  finanziarie  ed  alle  strutture  ed  attrezzature disponibili, la
Scuola e' in  grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso, per un totale di 12
(dodici) specializzandi.
 Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'   determinato  dalla
programmazione nazionale, stabilita  di  concerto  tra  il  Ministero
della  Sanita' e il Ministero della Universita' Ricerca Scientifica e
Tecnologica e dalla successiva ripartizione  dei  posti  fra  singole
Scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola non puo' superare quello
totale previsto nello statuto.
  8.  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla Scuola i Laureati
del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
 Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in  possesso  del
titolo  di  studio conseguito presso Universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti Autorita' accademiche italiane.
 3.4.24.3 - Piano di studi di addestramento professionale:
  1.  Il   Consiglio   della   Scuola   e'   tenuto   a   determinare
l'articolazione  del  Corso  di specializzazione ed il relativo piano
degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al 3 comma  del
precedente articolo 3.4.24.2.
 Il  Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
2 comma del precedente articolo 3.4.24.1 e gli obiettivi previsti nel
successivo comma 2 e specificati nelle tabelle A e  B  relative  agli
standard  formativi  specifici  per  la Specializzazione in Oncologia
determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi  comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b)  la  suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il piano di studi e' determinato dal Consiglio della Scuola  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
scientifico disciplinari riportati nella tabella A.
 L'organizzazione   del   processo  di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita' svolta in prima persona,  minima  indispensabile  per  il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui ai
precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal  Consiglio  della  Scuola  e
reso pubblico nel Manifesto annuale degli studi.
 3.4.24.4  -  Programmazione  annuale  delle attivita' e verifica del
tirocinio:
  1. All'inizio di ciascun anno di corso il  Consiglio  della  Scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
Consiglio della Scuola.
  3.  Il  tirocinio  e'  svolto  nelle  strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della  attivita'  di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali e' stata affidata la responsabilita' didattica, in  servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio e' stato svolto.
  4.  Il  Consiglio  della  Scuola  puo'  autorizzare  un  periodo di
frequenza all'estero in strutture Universitarie ed Extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della Scuola per  periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un  anno.  A conclusione del periodo di frequenza
all'estero, il Consiglio della Scuola puo' riconoscere  utile,  sulla
base  di  idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle suddette
strutture estere.
 3.4.24.5 - Esame di diploma:
  1. L'esame  finale  consta  nella  presentazione  di  un  elaborato
scritto  su una tematica, coerente con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame  stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
  2.  La  Commissione  d'esame  per  il  conseguimento del diploma di
Specializzazione e' nominata dal Rettore della Universita' di Ancona,
secondo la vigente normativa.
  3. Lo specializzando, per essere  ammesso  all'esame  finale,  deve
avere  frequentato  in  misura  corrispondente al monte ore previsto,
aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto  in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti  medici  specialistici certificati secondo lo standard nazionale
riportato nella tabella B.
 3.4.24.6 - Protocolli di intesa e convenzioni:
  1.  L'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola  di
Specializzazione  in  Oncologia,  e  del  Consiglio  di  Facolta'  di
Medicina e Chirurgia quando trattasi di piu'  Scuole  per  la  stessa
Convenzione,  puo'  stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma
2, dell'art. 6, del D.L.vo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16
del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  Scuola  di
Specializzazione,   puo'  altresi'  stabilire  Convenzioni  con  Enti
Pubblici  o  Privati  con  finalita'  di  sovvenzionamento   per   lo
svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della Scuola.
 3.4.24.7 - Norme finali:
  1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per le
Scuole  di Specializzazione in Oncologia (sugli obiettivi formativi e
relativi settori  scientifico  disciplinari  di  pertinenza  e  sulla
attivita'  minima dello specializzando per l'ammissione all'esame fi-
nale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero della Universita' e
Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di  cui  all'art.
9 della legge n. 341/1990.
                                                            Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
 A. Area propedeutica.
 Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere  le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare e molecolare del  differenziamento
e della proliferazione cellulare.
 Settori:  E04B  Biologia  molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia
applicata, F03X Genetica medica.
 B. Area di Oncologia molecolare.
 Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate  dei
meccanismi   eziopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  della
malattia neoplastica.
 Settore: F04A Patologia generale.
 C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica.
 Obiettivo:  lo  specializzando  deve   acquisire   le   fondamentali
conoscenze  teoriche  e tecniche nei settori di laboratorio applicati
all'oncologia,   comprese   citomorfologia   ed   istopatologia,    e
diagnostica per immagini.
 Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F06A  Anatomia patologica, F18X
Diagnostica per immagini, E10X Biofisica medica.
 D. Area di oncologia medica.
 Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze  teoriche
e  tecniche  e  la  pratica  clinica  necessarie  per  la valutazione
epidemiologica e per la  prevenzione,  diagnosi  e  cura  dei  tumori
solidi.
 Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.
 E. Area di epidemiologia e prevenzione.
 Obiettivo:  conoscere  i  principi  di  epidemiologia  e di medicina
preventiva applicati all'oncologia.
 Settori:  F01X  Statistica  medica,  F04B  Patologia  clinica,  F04C
Oncologia  medica,  F22A  Igiene generale ed applicata.  Indirizzo di
oncologia medica
 F. Area di Oncologia Medica.
 Obiettivo: lo specializzando  deve  conseguire  conoscenze  avanzate
teoriche  e  di  pratica  clinica  necessarie per la diagnosi, cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
 Settori:  E07X  Farmacologia,  F05X  Microbiologia  e  microbiologia
clinica,  F04C  Oncologia  medica,  F07G  Malattie  del  sangue; F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.
 G. Area di Oncologia clinica.
 Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze  teoriche
e  pratiche  correlate  con la malattia neoplastica e con gli aspetti
terapeutici non medici.
 Settori: F08A Chirurgia  generale,  F08B  Chirurgia  plastica,  F08D
Chirurgia   toracica,   F10X   Urologia,  F12B  Neurochirurgia,  F15A
Otorinolaringoiatria,  F16A  Malattie   apparato   locomotore,   F18X
Diagnostica   per   immagini  e  radioterapia,  F20X  Ginecologia  ed
ostetricia.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame  finale  di  diploma
deve:
  1.  aver  eseguito  personalmente  almeno  50 prelievi di materiale
organico mediante citoaspirazione;
  2. aver eseguito personalmente  le  determinazioni  di  laboratorio
relative  ad  almeno  150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando
alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
  3. aver  compartecipato  direttamente  all'itinerario  diagnostico,
anche  mediante  tecniche  di diagnostica per immagini, di almeno 150
casi di pazienti affetti da neoplasie;
  4.  aver  eseguito   personalmente   l'itinerario   diagnostico   e
terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie; Indirizzo di
oncologia medica:
  5. aver eseguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico
di  almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno
nei seguenti settori:
   - emolinfopatie;
   - apparato gastroenterico;
   - mammella;
   - apparato genitale femminile;
   - polmone.
 Infine, lo specializzando deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel   Regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno    eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti